Riforma Medicina Generale 2026: testo integrale delle linee programmatiche della riforma Schillaci

In relazione alla recentissima ipotesi di riforma della medicina generale si riportano a seguire le linee programmatiche (ufficiali) della riforma Schillaci.


Dossier su: โ€œLinee programmatiche del riordino dellโ€™assistenza primaria territoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta al fine di garantire la piena operativitร  delle Case della Comunitร โ€.

Premessa

Scopo del presente documento รจ promuovere un dibattitto democratico e trasparente sulla migliore
definizione di una nuova regolamentazione che il Governo ritiene necessaria per realizzare gli obiettivi
stabiliti nel PNRR e per impiegare le connesse risorse. A tal fine รจ predisposto il presente dossier che contiene tre documenti: A) la relazione sulle linee programmatiche del riordino; B) il documento integrativo con valutazioni di natura tecnico-economica; C) prima bozza di articolato da sottoporre a confronto.

La relazione sulle linee programmatiche del riordino

Gli obiettivi dichiarati dellโ€™intervento normativo auspicato sono: la pronta ed effettiva attivazione delle
strutture della sanitร  territoriale, che costituisce un necessario adempimento del PNRR; la valorizzazione, anche economica, del ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; lโ€™incremento delle assunzioni dei medici dipendenti del SSN. In considerazione dei tempi stretti di imposti dal PNRR appare opportuno proporre lโ€™adozione di un Decreto-Legge di cui si illustrano di seguito le linee essenziali. Lโ€™intervento normativo che si propone di adottare nella forma del decreto-legge รจ diretto, in via prioritaria, a garantire la piena operativitร  delle Case della Comunitร , quali strutture cardine del nuovo modello di assistenza territoriale, e a rendere effettiva, in tale ambito, la presa in carico territoriale dei cittadini, con particolare riguardo ai pazienti cronici e fragili. In questa prospettiva, il provvedimento introduce una disciplina nazionale di cornice per il riordino dellโ€™assistenza primaria territoriale, della medicina generale e generale e della pediatria di libera scelta, al fine di assicurare che lโ€™evoluzione organizzativa delle strutture territoriali sia accompagnata da un corrispondente adeguamento del modello professionale e funzionale della medicina generale e della pediatria di libera scelta.
Lโ€™intervento muove dalla constatazione che lโ€™attuale assetto della medicina generale e della pediatria di
libera scelta, pur oggetto di progressive evoluzioni contrattuali e organizzative, non appare piรน sufficiente, da solo, a garantire in modo uniforme, programmabile ed esigibile il pieno funzionamento della rete territoriale, della continuitร  assistenziale, della prevenzione, della medicina di iniziativa e delle Case della Comunitร . Il provvedimento si propone pertanto di introdurre una disciplina primaria nazionale di cornice capace di sostenere il riordino del sistema, non affidandolo esclusivamente alla sola evoluzione pattizia del quadro vigente.

La scelta di fondo รจ quella di un modello a doppio canale:

  • da un lato, la convenzione riformata, quale canale ordinario del sistema;
  • dallโ€™altro, la dipendenza selettiva per le funzioni territoriali strutturate, quale canale programmato,
    non generalizzato e prioritariamente orientato al presidio delle Case della Comunitร .

Il proposto decreto si colloca quindi in una logica di riordino progressivo e governato dellโ€™assistenza
primaria, finalizzato a:

  • rafforzare lโ€™integrazione della medicina generale e della pediatria di libera scelta nella rete
    territoriale;
  • rendere strutturale lโ€™attivitร  nelle Case della Comunitร ;
  • introdurre strumenti organizzativi e professionali coerenti con i bisogni del territorio;
  • consentire una prima attuazione del canale dipendente per le funzioni territoriali ad alta intensitร 
    organizzativa.

Il documento integrativo conferma, sul versante tecnico-economico, la necessitร  di intervenire sia sul
modello convenzionale sia sullโ€™assetto della pediatria di libera scelta, evidenziando quattro direttrici di
riforma: innalzamento dellโ€™etร  di esclusiva pediatrica, equiparazione del massimale dei pediatri a quello
dei medici del ruolo unico, equiparazione della remunerazione massima per assistito e progressiva
definizione di una tariffa nazionale per assistito, al fine di rendere piรน uniforme il sistema dei compensi e
piรน coerente la distribuzione dei carichi assistenziali sul territorio. Tali elementi non sostituiscono il
contenuto normativo del decreto, ma ne chiariscono il contesto e la direzione di sviluppo attuativo.
Il proposto riordino non modifica la disciplina vigente degli obblighi contributivi a favore dellโ€™ENPAM.

Relazione illustrativa dei contenuti dellโ€™articolato

Articolo 1 โ€“ Oggetto e finalitร 

Lโ€™articolo 1 individua lโ€™oggetto del decreto-legge e ne definisce le finalitร . In particolare, il provvedimento รจ volto a:

  • garantire la piena operativitร  delle Case della Comunitร , quali strutture cardine del nuovo modello
    di assistenza territoriale;
  • assicurare la piena integrazione della medicina generale e della pediatria di libera scelta nella rete
    dei servizi territoriali e nelle Case della Comunitร ;
  • garantire livelli uniformi, programmabili ed esigibili di assistenza primaria sul territorio nazionale;
  • rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici e fragili, la prevenzione, la continuitร  assistenziale,
    il lavoro multiprofessionale e lโ€™interoperabilitร  dei sistemi;
  • introdurre la convenzione riformata quale canale ordinario della medicina generale e il canale
    selettivo di dipendenza per le funzioni territoriali strutturate;
  • disciplinare il regime transitorio di prima attuazione, il coordinamento con lโ€™Accordo collettivo
    nazionale e i percorsi di adeguamento organizzativo, formativo ed economico;
  • disciplinare lโ€™istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina Generale di livello
    universitario di durata quadriennale;
  • mantenere fermi gli obblighi di contribuzione allโ€™ENPAM previsti dalla vigente disciplina.

Il secondo comma precisa che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali in materia
di tutela della salute ai sensi dellโ€™articolo 117 della Costituzione. Tale previsione รจ coerente con la natura
dellโ€™intervento, che si colloca allโ€™incrocio tra disciplina ordinamentale, organizzazione dellโ€™assistenza primaria e definizione di standard minimi del sistema territoriale.

Articolo 2 โ€“ Assetto del sistema e doppio canale
Lโ€™articolo 2 introduce formalmente lโ€™assetto a doppio canale dellโ€™assistenza primaria:

  • convenzione riformata, quale canale ordinario;
  • dipendenza per le funzioni territoriali strutturate, quale canale selettivo, programmato e non
    generalizzato.
    La disposizione chiarisce che la convenzione riformata continua a garantire:
  • la scelta fiduciaria del cittadino;
  • la capillaritร  territoriale della medicina generale e della pediatria di libera scelta.
    Contestualmente, il canale dipendente:
  • non costituisce trasformazione generalizzata e immediata dellโ€™intera medicina generale;
  • รจ attivato su base volontaria;
  • opera nei limiti della programmazione regionale e dei contingenti individuati;
  • รจ finalizzato a presidiare le funzioni territoriali a maggiore intensitร  organizzativa, con prioritร  per
    le Case della Comunitร .

Il comma finale mantiene distinto e rinviato a un eventuale successivo intervento normativo il tema
dellโ€™accreditamento di soggetti erogatori di prestazioni territoriali di assistenza primaria, non assunto come asse immediato della riforma. La scelta รจ coerente con lโ€™esigenza di concentrare lโ€™intervento, in questa fase, sulla riorganizzazione del rapporto tra convenzione e dipendenza, senza aprire contestualmente un ulteriore canale di erogazione.

Articolo 3 โ€“ Convenzione riformata quale canale ordinario

Lโ€™articolo 3 definisce i caratteri essenziali della convenzione riformata quale modello ordinario del sistema. Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, pur restando titolari del rapporto fiduciario con gli assistiti, sono qualificati anche come soggetti titolari delle funzioni territoriali di assistenza primaria inserite nella rete organizzata dei servizi. La disposizione valorizza quindi unโ€™evoluzione del ruolo professionale, che non si esaurisce nellโ€™assistenza del singolo, ma concorre al corretto funzionamento del sistema territoriale nel suo complesso.

La disciplina convenzionale nazionale dovrร  assicurare almeno:

  • assistenza fiduciaria agli assistiti in carico;
  • partecipazione alla rete territoriale di riferimento e alle articolazioni organizzative territoriali;
  • utilizzo dei sistemi informativi interoperabili e degli strumenti digitali di sistema;
  • presa in carico strutturata dei pazienti cronici e fragili;
  • partecipazione ad audit, verifiche e monitoraggio;
  • svolgimento di una quota programmata di attivitร  nelle Case della Comunitร ;
  • collaborazione con infermieri, personale amministrativo, specialisti e servizi territoriali.

La norma definisce inoltre la struttura generale della remunerazione della convenzione riformata, che dovrร  articolarsi almeno in:

  • quota base;
  • quota presa in carico;
  • quota prevenzione;
  • quota organizzativa e tecnologica;
  • quota Case della Comunitร ;
  • quota risultato.

Tale articolazione risponde allโ€™esigenza di superare un modello remunerativo eccessivamente centrato sul mero numero di assistiti in carico, orientando in misura piรน chiara il sistema verso obiettivi di presa in carico, prevenzione, organizzazione e presenza nelle strutture territoriali. Il documento integrativo richiama, in questa stessa direzione, la necessitร  di una tariffa nazionale per assistito e di una revisione complessiva dei criteri di remunerazione sia per i medici del ruolo unico sia per i pediatri di libera scelta, al fine di rendere piรน uniforme il servizio sul territorio nazionale. La bozza prevede, inoltre, per la pediatria di libera scelta, che lโ€™etร  di esclusiva per lโ€™iscrizione al pediatra sia compresa dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno, e che la scelta del medico o del pediatra sia effettuata nel rispetto di un limite massimo di assistiti uniforme tra le due categorie. Tali previsioni sono coerenti con lโ€™obiettivo di maggiore omogeneitร  e razionalitร  dellโ€™assetto assistenziale, e si collocano in linea con il documento integrativo, che individua proprio nellโ€™innalzamento dellโ€™etร  di esclusiva, nellโ€™equiparazione del massimale e nellโ€™equiparazione della remunerazione massima dei singoli assistiti tre direttrici qualificanti della riforma.

Articolo 4 โ€“ Debito organizzativo minimo e attivitร  nelle Case della Comunitร 

Lโ€™articolo 4 introduce il debito organizzativo minimo nazionale, modulabile territorialmente in base alla programmazione regionale. La disposizione definisce il contenuto minimo di tale debito, che comprende:

  • partecipazione effettiva alla rete territoriale;
  • presenza organizzata nelle Case della Comunitร  secondo il fabbisogno programmato;
  • utilizzo dei sistemi informativi comuni;
  • adesione ad audit, verifiche e indicatori;
  • integrazione con i percorsi di presa in carico multiprofessionale.

Elemento qualificante della normativa รจ lโ€™affermazione secondo cui lโ€™attivitร  nelle Case della Comunitร  costituisce componente strutturale del nuovo modello di medicina generale e non mera attivitร  incentivata o accessoria. La quantificazione puntuale dellโ€™attivitร  e della relativa articolazione oraria e organizzativa รจ demandata allโ€™Accordo collettivo nazionale e alla programmazione regionale, nel rispetto dei principi del decreto. Questa disposizione rende esplicito il passaggio da un modello fondato prevalentemente sulla disponibilitร  individuale del singolo professionista a un modello che richiede una presenza organizzata, verificabile e territorialmente programmata, coerente con la centralitร  operativa delle Case della Comunitร .

Articolo 5 โ€“ Canale selettivo di dipendenza per le funzioni territoriali strutturate

Lโ€™articolo 5 istituisce il canale selettivo di dipendenza per lโ€™assistenza primaria territoriale, al fine di garantire:

  • presenza strutturata nelle Case della Comunitร ;
  • copertura oraria e turnazione;
  • continuitร  assistenziale territoriale;
  • lavoro di รฉquipe multiprofessionale;
  • presidio delle funzioni territoriali ad alta intensitร  organizzativa.

Il canale dipendente รจ prioritariamente utilizzabile per:

  • Case della Comunitร  hub;
  • Case della Comunitร  spoke individuate dalla programmazione regionale;
  • funzioni integrate con la continuitร  assistenziale e con i bisogni non differibili;
  • attivitร  di presa in carico strutturata e di coordinamento territoriale.

La norma ribadisce il carattere selettivo del canale, che:

  • non riguarda lโ€™intera medicina generale;
  • รจ definito per contingenti, fabbisogni, sedi e funzioni specifiche;
  • puรฒ essere attivato anche in forma pilota nei territori prioritari;
  • opera secondo la programmazione regionale e aziendale.

Lโ€™articolo individua, inoltre, i presupposti necessari per lโ€™attivazione piena del canale dipendente:

  • definizione dei titoli di accesso;
  • disciplina delle equipollenze e delle equivalenze;
  • istituzione di un nuovo contratto nazionale o di una specifica sezione contrattuale dedicata;
  • disciplina transitoria per i medici giร  operanti e per i medici in formazione.

La disposizione persegue una finalitร  chiara: assicurare che le funzioni territoriali piรน complesse e
continuative possano essere presidiate da professionisti stabilmente inseriti nellโ€™organizzazione del
servizio, senza tuttavia convertire in modo generalizzato lโ€™intero sistema convenzionale.

Articolo 6 โ€“ Assunzione a tempo indeterminato dei medici di medicina generale in possesso di
specializzazione

Lโ€™articolo 6 disciplina la prima attuazione del canale dipendente, consentendo, nelle more della definizione organica dei titoli di accesso, delle equipollenze, delle equivalenze e del contratto dedicato, lโ€™assunzione a tempo indeterminato dei medici giร  operanti nella medicina generale che siano altresรฌ in possesso di diploma di specializzazione.

Le assunzioni:

  • avvengono su base volontaria;
  • sono disposte nei limiti dei contingenti programmati;
  • sono riferite prioritariamente alle Case di Comunitร  hub, alle Case di Comunitร  spoke individuate
    dalla Regione e alle funzioni territoriali ad alta intensitร  organizzativa;
  • non determinano trasformazione generalizzata del rapporto convenzionale in rapporto di
    dipendenza.
    La norma demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla conversione, la
    definizione delle procedure selettive semplificate e della disciplina transitoria del passaggio, con
    particolare riguardo:
  • al coordinamento tra rapporto convenzionale e rapporto dipendente;
  • alle deroghe strettamente necessarie al regime ordinario delle incompatibilitร ;
  • alle modalitร  di cessazione, trasformazione o altra regolazione del rapporto convenzionale ai fini
    del passaggio;
  • ai criteri di prioritร  per sedi, territori e funzioni.

La bozza prevede inoltre che, trascorsi sei mesi dallโ€™approvazione della convenzione riformata, il medico convenzionato in possesso dei requisiti debba optare per il rapporto di dipendenza o per lโ€™adesione alla nuova convenzione. Tale previsione รจ finalizzata a evitare la permanenza indefinita di assetti transitori e a ricondurre il sistema, a regime, a un modello ordinato e coerente. La scelta del tempo indeterminato nella prima attuazione risponde allโ€™esigenza di dare stabilitร  organizzativa al presidio delle funzioni territoriali strutturate e di rendere attrattivo il nuovo canale, evitando che le Case della Comunitร  restino affidate a soluzioni solo temporanee o precarie.

Articolo 7 โ€“ Programmazione regionale dellโ€™assistenza primaria territoriale

Lโ€™articolo 7 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo centrale nella programmazione dellโ€™assistenza primaria territoriale. Esse definiscono:

  • fabbisogni di attivitร  nelle Case della Comunitร ;
  • prioritร  territoriali di attivazione del canale dipendente;
  • presidi e funzioni da coprire;
  • standard minimi organizzativi e informativi;
  • modulazione territoriale del debito organizzativo minimo dei medici convenzionati;
  • contingenti e sedi prioritarie del canale dipendente.

La programmazione tiene conto, in particolare, della classificazione hub e spoke, della densitร  abitativa, delle aree interne o disagiate, della carenza assistenziale e degli indicatori di fragilitร  territoriale. Le aziende sanitarie traducono tale programmazione in atti organizzativi relativi a:

  • assegnazione delle sedi e delle funzioni;
  • organizzazione dei turni;
  • integrazione con la rete territoriale;
  • monitoraggio delle attivitร  e dei risultati.

La norma riconosce cosรฌ alle Regioni la funzione di snodo programmatorio essenziale, nel rispetto del
quadro nazionale di principi definito dal decreto.

Articolo 8 โ€“ Sburocratizzazione, supporto organizzativo e infrastrutturazione digitale

Lโ€™articolo 8 dispone che il nuovo modello di medicina generale sia attuato in coerenza con i principi di:

  • semplificazione amministrativa;
  • interoperabilitร  dei sistemi;
  • automatizzazione dei flussi informativi;
  • riallocazione del tempo professionale verso attivitร  cliniche e di presa in carico.

Regioni e aziende sanitarie assicurano progressivamente:

  • strumenti digitali interoperabili;
  • supporto amministrativo e infermieristico alle attivitร  territoriali;
  • semplificazione degli adempimenti ripetitivi;
  • sistemi di monitoraggio, telemedicina e telemonitoraggio;
  • standard minimi di infrastrutturazione tecnologica.

La norma riconosce che il riordino dellโ€™assistenza primaria non puรฒ fondarsi esclusivamente sulla ridefinizione del ruolo medico, ma richiede un adeguamento strutturale dei fattori organizzativi e tecnologici che ne rendono effettiva lโ€™operativitร . Il documento integrativo conferma, sul piano economico e funzionale, lโ€™esigenza di spostare parte della remunerazione verso componenti che presuppongano presenza in Case di Comunitร , personale di supporto, sistemi di telemonitoraggio e funzioni di presa in carico, anzichรฉ limitarsi al solo dato del numero di assistiti iscritti.

Articolo 9 โ€“ Equipollenze, equivalenze e medici in formazione

Lโ€™articolo 9 prevede lโ€™adozione, entro novanta giorni, di un decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, per la definizione di:

  • criteri di equipollenza ed equivalenza dei titoli;
  • percorsi integrativi di completamento formativo eventualmente necessari;
  • raccordo tra formazione specifica in medicina generale e nuovo assetto ordinamentale;
  • modalitร  di coinvolgimento dei medici in formazione nelle attivitร  territoriali strutturate, con
    adeguato tutoraggio e senza pregiudizio del percorso formativo.

Fino allโ€™adozione di tale decreto, lโ€™accesso al canale dipendente รจ limitato ai casi previsti dallโ€™articolo 6, assicurando una transizione ordinata e graduale verso il nuovo modello. La disposizione รจ funzionale a evitare vuoti regolatori e a costruire un raccordo coerente tra requisiti professionali, formazione e fabbisogni organizzativi.

Articolo 10 โ€“ Adeguamento dellโ€™Accordo collettivo nazionale e sezione contrattuale dedicata

Lโ€™articolo 10 prevede:

  • entro sessanta giorni, lโ€™avvio del procedimento di adeguamento dellโ€™Accordo collettivo nazionale
    della medicina generale ai principi del decreto;
  • entro centoventi giorni, lโ€™istituzione di una specifica sezione contrattuale o di un distinto contratto
    per i medici dipendenti delle cure primarie territoriali.

Lโ€™adeguamento dellโ€™Accordo Collettivo Nazionale dovrร  disciplinare in particolare:

  • il debito organizzativo minimo;
  • lโ€™attivitร  minima strutturalmente dovuta nelle Case della Comunitร ;
  • la struttura generale del compenso;
  • il raccordo tra articolazioni organizzative territoriali, Case della Comunitร , distretto e
    programmazione regionale;
  • gli standard minimi organizzativi e informativi del nuovo modello convenzionale.

La norma chiarisce, al contempo, che tale adeguamento opera nel rispetto della natura convenzionale del rapporto ordinario di medicina generale, fermo quanto previsto per il canale dipendente selettivo. Si realizza cosรฌ un coordinamento ordinato tra il livello normativo primario e la successiva definizione pattizia e contrattuale.

Articolo 11 โ€“ Monitoraggio, cronoprogramma e allegato economico

Lโ€™articolo 11 introduce un sistema di monitoraggio nazionale della prima attuazione del decreto, fondato su indicatori relativi a:

  • attivitร  svolte nelle Case della Comunitร ;
  • copertura dei turni e delle funzioni programmate;
  • numero di pazienti cronici e fragili presi in carico;
  • utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e del telemonitoraggio;
  • appropriatezza prescrittiva e organizzativa;
  • accessi impropri al pronto soccorso;
  • raggiungimento degli obiettivi territoriali;
  • costi e risparmi di sistema.

La norma fissa, inoltre, un cronoprogramma attuativo a 30, 60, 90 e 180 giorni e prevede che il documento attuativo definitivo sia accompagnato da un allegato economico comparato riferito ai tre scenari:

  • convenzione riformata;
  • dipendenza selettiva per le Case di Comunitร ;
  • accreditamento eventuale.

La previsione di un allegato economico comparato รจ coerente con il documento integrativo, che evidenzia come la sostenibilitร  della riforma convenzionale e dei nuovi assetti organizzativi richieda una lettura distinta dei costi, dei differenziali di remunerazione e dei potenziali effetti redistributivi tra medici del ruolo unico e pediatri di libera scelta.

Articolo 12 โ€“ Disposizioni finanziarie

Lโ€™articolo 12 reca la disciplina finanziaria del provvedimento, stabilendo che:

  • dallโ€™attuazione delle disposizioni ordinamentali, programmatorie, digitali e di monitoraggio si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
  • agli oneri derivanti dallโ€™attuazione del canale dipendente si provvede nei limiti delle risorse
    destinate allโ€™assistenza territoriale, alla medicina generale e al funzionamento delle Case della Comunitร  giร  previste a legislazione vigente, nonchรฉ mediante eventuali successive autorizzazioni di spesa;
  • la relazione tecnica allegata alla legge di conversione distingue gli impatti economici della
    convenzione riformata, gli oneri della dipendenza selettiva e i costi di supporto organizzativo, digitale e di monitoraggio.

La disposizione precisa altresรฌ che, nella prima attuazione, lโ€™utilizzo del canale dipendente รจ limitato a:

  • Case della Comunitร  hub;
  • funzioni prioritarie;
  • contingenti selettivi,

in coerenza con la valutazione economica.

Il quadro economico delineato nel documento integrativo, pur riferito a una fase di ulteriore sviluppo della riforma convenzionale, conferma la necessitร  di distinguere tra costi della convenzione riformata, costi della dipendenza selettiva e costi connessi alla redistribuzione delle componenti remunerative per assistito. Anche sotto questo profilo, la scelta del decreto di procedere per fasi, con monitoraggio e allegato comparato, appare coerente e prudente.

Articolo 13 โ€“ Entrata in vigore

Lโ€™articolo 13 prevede lโ€™entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge.

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