In relazione alla recentissima ipotesi di riforma della medicina generale si riportano a seguire le linee programmatiche (ufficiali) della riforma Schillaci.
Dossier su: โLinee programmatiche del riordino dellโassistenza primaria territoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta al fine di garantire la piena operativitร delle Case della Comunitร โ.
Premessa
Scopo del presente documento รจ promuovere un dibattitto democratico e trasparente sulla migliore
definizione di una nuova regolamentazione che il Governo ritiene necessaria per realizzare gli obiettivi
stabiliti nel PNRR e per impiegare le connesse risorse. A tal fine รจ predisposto il presente dossier che contiene tre documenti: A) la relazione sulle linee programmatiche del riordino; B) il documento integrativo con valutazioni di natura tecnico-economica; C) prima bozza di articolato da sottoporre a confronto.
La relazione sulle linee programmatiche del riordino
Gli obiettivi dichiarati dellโintervento normativo auspicato sono: la pronta ed effettiva attivazione delle
strutture della sanitร territoriale, che costituisce un necessario adempimento del PNRR; la valorizzazione, anche economica, del ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; lโincremento delle assunzioni dei medici dipendenti del SSN. In considerazione dei tempi stretti di imposti dal PNRR appare opportuno proporre lโadozione di un Decreto-Legge di cui si illustrano di seguito le linee essenziali. Lโintervento normativo che si propone di adottare nella forma del decreto-legge รจ diretto, in via prioritaria, a garantire la piena operativitร delle Case della Comunitร , quali strutture cardine del nuovo modello di assistenza territoriale, e a rendere effettiva, in tale ambito, la presa in carico territoriale dei cittadini, con particolare riguardo ai pazienti cronici e fragili. In questa prospettiva, il provvedimento introduce una disciplina nazionale di cornice per il riordino dellโassistenza primaria territoriale, della medicina generale e generale e della pediatria di libera scelta, al fine di assicurare che lโevoluzione organizzativa delle strutture territoriali sia accompagnata da un corrispondente adeguamento del modello professionale e funzionale della medicina generale e della pediatria di libera scelta.
Lโintervento muove dalla constatazione che lโattuale assetto della medicina generale e della pediatria di
libera scelta, pur oggetto di progressive evoluzioni contrattuali e organizzative, non appare piรน sufficiente, da solo, a garantire in modo uniforme, programmabile ed esigibile il pieno funzionamento della rete territoriale, della continuitร assistenziale, della prevenzione, della medicina di iniziativa e delle Case della Comunitร . Il provvedimento si propone pertanto di introdurre una disciplina primaria nazionale di cornice capace di sostenere il riordino del sistema, non affidandolo esclusivamente alla sola evoluzione pattizia del quadro vigente.
La scelta di fondo รจ quella di un modello a doppio canale:
- da un lato, la convenzione riformata, quale canale ordinario del sistema;
- dallโaltro, la dipendenza selettiva per le funzioni territoriali strutturate, quale canale programmato,
non generalizzato e prioritariamente orientato al presidio delle Case della Comunitร .
Il proposto decreto si colloca quindi in una logica di riordino progressivo e governato dellโassistenza
primaria, finalizzato a:
- rafforzare lโintegrazione della medicina generale e della pediatria di libera scelta nella rete
territoriale; - rendere strutturale lโattivitร nelle Case della Comunitร ;
- introdurre strumenti organizzativi e professionali coerenti con i bisogni del territorio;
- consentire una prima attuazione del canale dipendente per le funzioni territoriali ad alta intensitร
organizzativa.
Il documento integrativo conferma, sul versante tecnico-economico, la necessitร di intervenire sia sul
modello convenzionale sia sullโassetto della pediatria di libera scelta, evidenziando quattro direttrici di
riforma: innalzamento dellโetร di esclusiva pediatrica, equiparazione del massimale dei pediatri a quello
dei medici del ruolo unico, equiparazione della remunerazione massima per assistito e progressiva
definizione di una tariffa nazionale per assistito, al fine di rendere piรน uniforme il sistema dei compensi e
piรน coerente la distribuzione dei carichi assistenziali sul territorio. Tali elementi non sostituiscono il
contenuto normativo del decreto, ma ne chiariscono il contesto e la direzione di sviluppo attuativo.
Il proposto riordino non modifica la disciplina vigente degli obblighi contributivi a favore dellโENPAM.
Relazione illustrativa dei contenuti dellโarticolato
Articolo 1 โ Oggetto e finalitร
Lโarticolo 1 individua lโoggetto del decreto-legge e ne definisce le finalitร . In particolare, il provvedimento รจ volto a:
- garantire la piena operativitร delle Case della Comunitร , quali strutture cardine del nuovo modello
di assistenza territoriale; - assicurare la piena integrazione della medicina generale e della pediatria di libera scelta nella rete
dei servizi territoriali e nelle Case della Comunitร ; - garantire livelli uniformi, programmabili ed esigibili di assistenza primaria sul territorio nazionale;
- rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici e fragili, la prevenzione, la continuitร assistenziale,
il lavoro multiprofessionale e lโinteroperabilitร dei sistemi; - introdurre la convenzione riformata quale canale ordinario della medicina generale e il canale
selettivo di dipendenza per le funzioni territoriali strutturate; - disciplinare il regime transitorio di prima attuazione, il coordinamento con lโAccordo collettivo
nazionale e i percorsi di adeguamento organizzativo, formativo ed economico; - disciplinare lโistituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina Generale di livello
universitario di durata quadriennale; - mantenere fermi gli obblighi di contribuzione allโENPAM previsti dalla vigente disciplina.
Il secondo comma precisa che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali in materia
di tutela della salute ai sensi dellโarticolo 117 della Costituzione. Tale previsione รจ coerente con la natura
dellโintervento, che si colloca allโincrocio tra disciplina ordinamentale, organizzazione dellโassistenza primaria e definizione di standard minimi del sistema territoriale.
Articolo 2 โ Assetto del sistema e doppio canale
Lโarticolo 2 introduce formalmente lโassetto a doppio canale dellโassistenza primaria:
- convenzione riformata, quale canale ordinario;
- dipendenza per le funzioni territoriali strutturate, quale canale selettivo, programmato e non
generalizzato.
La disposizione chiarisce che la convenzione riformata continua a garantire: - la scelta fiduciaria del cittadino;
- la capillaritร territoriale della medicina generale e della pediatria di libera scelta.
Contestualmente, il canale dipendente: - non costituisce trasformazione generalizzata e immediata dellโintera medicina generale;
- รจ attivato su base volontaria;
- opera nei limiti della programmazione regionale e dei contingenti individuati;
- รจ finalizzato a presidiare le funzioni territoriali a maggiore intensitร organizzativa, con prioritร per
le Case della Comunitร .
Il comma finale mantiene distinto e rinviato a un eventuale successivo intervento normativo il tema
dellโaccreditamento di soggetti erogatori di prestazioni territoriali di assistenza primaria, non assunto come asse immediato della riforma. La scelta รจ coerente con lโesigenza di concentrare lโintervento, in questa fase, sulla riorganizzazione del rapporto tra convenzione e dipendenza, senza aprire contestualmente un ulteriore canale di erogazione.
Articolo 3 โ Convenzione riformata quale canale ordinario
Lโarticolo 3 definisce i caratteri essenziali della convenzione riformata quale modello ordinario del sistema. Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, pur restando titolari del rapporto fiduciario con gli assistiti, sono qualificati anche come soggetti titolari delle funzioni territoriali di assistenza primaria inserite nella rete organizzata dei servizi. La disposizione valorizza quindi unโevoluzione del ruolo professionale, che non si esaurisce nellโassistenza del singolo, ma concorre al corretto funzionamento del sistema territoriale nel suo complesso.
La disciplina convenzionale nazionale dovrร assicurare almeno:
- assistenza fiduciaria agli assistiti in carico;
- partecipazione alla rete territoriale di riferimento e alle articolazioni organizzative territoriali;
- utilizzo dei sistemi informativi interoperabili e degli strumenti digitali di sistema;
- presa in carico strutturata dei pazienti cronici e fragili;
- partecipazione ad audit, verifiche e monitoraggio;
- svolgimento di una quota programmata di attivitร nelle Case della Comunitร ;
- collaborazione con infermieri, personale amministrativo, specialisti e servizi territoriali.
La norma definisce inoltre la struttura generale della remunerazione della convenzione riformata, che dovrร articolarsi almeno in:
- quota base;
- quota presa in carico;
- quota prevenzione;
- quota organizzativa e tecnologica;
- quota Case della Comunitร ;
- quota risultato.
Tale articolazione risponde allโesigenza di superare un modello remunerativo eccessivamente centrato sul mero numero di assistiti in carico, orientando in misura piรน chiara il sistema verso obiettivi di presa in carico, prevenzione, organizzazione e presenza nelle strutture territoriali. Il documento integrativo richiama, in questa stessa direzione, la necessitร di una tariffa nazionale per assistito e di una revisione complessiva dei criteri di remunerazione sia per i medici del ruolo unico sia per i pediatri di libera scelta, al fine di rendere piรน uniforme il servizio sul territorio nazionale. La bozza prevede, inoltre, per la pediatria di libera scelta, che lโetร di esclusiva per lโiscrizione al pediatra sia compresa dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno, e che la scelta del medico o del pediatra sia effettuata nel rispetto di un limite massimo di assistiti uniforme tra le due categorie. Tali previsioni sono coerenti con lโobiettivo di maggiore omogeneitร e razionalitร dellโassetto assistenziale, e si collocano in linea con il documento integrativo, che individua proprio nellโinnalzamento dellโetร di esclusiva, nellโequiparazione del massimale e nellโequiparazione della remunerazione massima dei singoli assistiti tre direttrici qualificanti della riforma.
Articolo 4 โ Debito organizzativo minimo e attivitร nelle Case della Comunitร
Lโarticolo 4 introduce il debito organizzativo minimo nazionale, modulabile territorialmente in base alla programmazione regionale. La disposizione definisce il contenuto minimo di tale debito, che comprende:
- partecipazione effettiva alla rete territoriale;
- presenza organizzata nelle Case della Comunitร secondo il fabbisogno programmato;
- utilizzo dei sistemi informativi comuni;
- adesione ad audit, verifiche e indicatori;
- integrazione con i percorsi di presa in carico multiprofessionale.
Elemento qualificante della normativa รจ lโaffermazione secondo cui lโattivitร nelle Case della Comunitร costituisce componente strutturale del nuovo modello di medicina generale e non mera attivitร incentivata o accessoria. La quantificazione puntuale dellโattivitร e della relativa articolazione oraria e organizzativa รจ demandata allโAccordo collettivo nazionale e alla programmazione regionale, nel rispetto dei principi del decreto. Questa disposizione rende esplicito il passaggio da un modello fondato prevalentemente sulla disponibilitร individuale del singolo professionista a un modello che richiede una presenza organizzata, verificabile e territorialmente programmata, coerente con la centralitร operativa delle Case della Comunitร .
Articolo 5 โ Canale selettivo di dipendenza per le funzioni territoriali strutturate
Lโarticolo 5 istituisce il canale selettivo di dipendenza per lโassistenza primaria territoriale, al fine di garantire:
- presenza strutturata nelle Case della Comunitร ;
- copertura oraria e turnazione;
- continuitร assistenziale territoriale;
- lavoro di รฉquipe multiprofessionale;
- presidio delle funzioni territoriali ad alta intensitร organizzativa.
Il canale dipendente รจ prioritariamente utilizzabile per:
- Case della Comunitร hub;
- Case della Comunitร spoke individuate dalla programmazione regionale;
- funzioni integrate con la continuitร assistenziale e con i bisogni non differibili;
- attivitร di presa in carico strutturata e di coordinamento territoriale.
La norma ribadisce il carattere selettivo del canale, che:
- non riguarda lโintera medicina generale;
- รจ definito per contingenti, fabbisogni, sedi e funzioni specifiche;
- puรฒ essere attivato anche in forma pilota nei territori prioritari;
- opera secondo la programmazione regionale e aziendale.
Lโarticolo individua, inoltre, i presupposti necessari per lโattivazione piena del canale dipendente:
- definizione dei titoli di accesso;
- disciplina delle equipollenze e delle equivalenze;
- istituzione di un nuovo contratto nazionale o di una specifica sezione contrattuale dedicata;
- disciplina transitoria per i medici giร operanti e per i medici in formazione.
La disposizione persegue una finalitร chiara: assicurare che le funzioni territoriali piรน complesse e
continuative possano essere presidiate da professionisti stabilmente inseriti nellโorganizzazione del
servizio, senza tuttavia convertire in modo generalizzato lโintero sistema convenzionale.
Articolo 6 โ Assunzione a tempo indeterminato dei medici di medicina generale in possesso di
specializzazione
Lโarticolo 6 disciplina la prima attuazione del canale dipendente, consentendo, nelle more della definizione organica dei titoli di accesso, delle equipollenze, delle equivalenze e del contratto dedicato, lโassunzione a tempo indeterminato dei medici giร operanti nella medicina generale che siano altresรฌ in possesso di diploma di specializzazione.
Le assunzioni:
- avvengono su base volontaria;
- sono disposte nei limiti dei contingenti programmati;
- sono riferite prioritariamente alle Case di Comunitร hub, alle Case di Comunitร spoke individuate
dalla Regione e alle funzioni territoriali ad alta intensitร organizzativa; - non determinano trasformazione generalizzata del rapporto convenzionale in rapporto di
dipendenza.
La norma demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla conversione, la
definizione delle procedure selettive semplificate e della disciplina transitoria del passaggio, con
particolare riguardo: - al coordinamento tra rapporto convenzionale e rapporto dipendente;
- alle deroghe strettamente necessarie al regime ordinario delle incompatibilitร ;
- alle modalitร di cessazione, trasformazione o altra regolazione del rapporto convenzionale ai fini
del passaggio; - ai criteri di prioritร per sedi, territori e funzioni.
La bozza prevede inoltre che, trascorsi sei mesi dallโapprovazione della convenzione riformata, il medico convenzionato in possesso dei requisiti debba optare per il rapporto di dipendenza o per lโadesione alla nuova convenzione. Tale previsione รจ finalizzata a evitare la permanenza indefinita di assetti transitori e a ricondurre il sistema, a regime, a un modello ordinato e coerente. La scelta del tempo indeterminato nella prima attuazione risponde allโesigenza di dare stabilitร organizzativa al presidio delle funzioni territoriali strutturate e di rendere attrattivo il nuovo canale, evitando che le Case della Comunitร restino affidate a soluzioni solo temporanee o precarie.
Articolo 7 โ Programmazione regionale dellโassistenza primaria territoriale
Lโarticolo 7 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo centrale nella programmazione dellโassistenza primaria territoriale. Esse definiscono:
- fabbisogni di attivitร nelle Case della Comunitร ;
- prioritร territoriali di attivazione del canale dipendente;
- presidi e funzioni da coprire;
- standard minimi organizzativi e informativi;
- modulazione territoriale del debito organizzativo minimo dei medici convenzionati;
- contingenti e sedi prioritarie del canale dipendente.
La programmazione tiene conto, in particolare, della classificazione hub e spoke, della densitร abitativa, delle aree interne o disagiate, della carenza assistenziale e degli indicatori di fragilitร territoriale. Le aziende sanitarie traducono tale programmazione in atti organizzativi relativi a:
- assegnazione delle sedi e delle funzioni;
- organizzazione dei turni;
- integrazione con la rete territoriale;
- monitoraggio delle attivitร e dei risultati.
La norma riconosce cosรฌ alle Regioni la funzione di snodo programmatorio essenziale, nel rispetto del
quadro nazionale di principi definito dal decreto.
Articolo 8 โ Sburocratizzazione, supporto organizzativo e infrastrutturazione digitale
Lโarticolo 8 dispone che il nuovo modello di medicina generale sia attuato in coerenza con i principi di:
- semplificazione amministrativa;
- interoperabilitร dei sistemi;
- automatizzazione dei flussi informativi;
- riallocazione del tempo professionale verso attivitร cliniche e di presa in carico.
Regioni e aziende sanitarie assicurano progressivamente:
- strumenti digitali interoperabili;
- supporto amministrativo e infermieristico alle attivitร territoriali;
- semplificazione degli adempimenti ripetitivi;
- sistemi di monitoraggio, telemedicina e telemonitoraggio;
- standard minimi di infrastrutturazione tecnologica.
La norma riconosce che il riordino dellโassistenza primaria non puรฒ fondarsi esclusivamente sulla ridefinizione del ruolo medico, ma richiede un adeguamento strutturale dei fattori organizzativi e tecnologici che ne rendono effettiva lโoperativitร . Il documento integrativo conferma, sul piano economico e funzionale, lโesigenza di spostare parte della remunerazione verso componenti che presuppongano presenza in Case di Comunitร , personale di supporto, sistemi di telemonitoraggio e funzioni di presa in carico, anzichรฉ limitarsi al solo dato del numero di assistiti iscritti.
Articolo 9 โ Equipollenze, equivalenze e medici in formazione
Lโarticolo 9 prevede lโadozione, entro novanta giorni, di un decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, per la definizione di:
- criteri di equipollenza ed equivalenza dei titoli;
- percorsi integrativi di completamento formativo eventualmente necessari;
- raccordo tra formazione specifica in medicina generale e nuovo assetto ordinamentale;
- modalitร di coinvolgimento dei medici in formazione nelle attivitร territoriali strutturate, con
adeguato tutoraggio e senza pregiudizio del percorso formativo.
Fino allโadozione di tale decreto, lโaccesso al canale dipendente รจ limitato ai casi previsti dallโarticolo 6, assicurando una transizione ordinata e graduale verso il nuovo modello. La disposizione รจ funzionale a evitare vuoti regolatori e a costruire un raccordo coerente tra requisiti professionali, formazione e fabbisogni organizzativi.
Articolo 10 โ Adeguamento dellโAccordo collettivo nazionale e sezione contrattuale dedicata
Lโarticolo 10 prevede:
- entro sessanta giorni, lโavvio del procedimento di adeguamento dellโAccordo collettivo nazionale
della medicina generale ai principi del decreto; - entro centoventi giorni, lโistituzione di una specifica sezione contrattuale o di un distinto contratto
per i medici dipendenti delle cure primarie territoriali.
Lโadeguamento dellโAccordo Collettivo Nazionale dovrร disciplinare in particolare:
- il debito organizzativo minimo;
- lโattivitร minima strutturalmente dovuta nelle Case della Comunitร ;
- la struttura generale del compenso;
- il raccordo tra articolazioni organizzative territoriali, Case della Comunitร , distretto e
programmazione regionale; - gli standard minimi organizzativi e informativi del nuovo modello convenzionale.
La norma chiarisce, al contempo, che tale adeguamento opera nel rispetto della natura convenzionale del rapporto ordinario di medicina generale, fermo quanto previsto per il canale dipendente selettivo. Si realizza cosรฌ un coordinamento ordinato tra il livello normativo primario e la successiva definizione pattizia e contrattuale.
Articolo 11 โ Monitoraggio, cronoprogramma e allegato economico
Lโarticolo 11 introduce un sistema di monitoraggio nazionale della prima attuazione del decreto, fondato su indicatori relativi a:
- attivitร svolte nelle Case della Comunitร ;
- copertura dei turni e delle funzioni programmate;
- numero di pazienti cronici e fragili presi in carico;
- utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e del telemonitoraggio;
- appropriatezza prescrittiva e organizzativa;
- accessi impropri al pronto soccorso;
- raggiungimento degli obiettivi territoriali;
- costi e risparmi di sistema.
La norma fissa, inoltre, un cronoprogramma attuativo a 30, 60, 90 e 180 giorni e prevede che il documento attuativo definitivo sia accompagnato da un allegato economico comparato riferito ai tre scenari:
- convenzione riformata;
- dipendenza selettiva per le Case di Comunitร ;
- accreditamento eventuale.
La previsione di un allegato economico comparato รจ coerente con il documento integrativo, che evidenzia come la sostenibilitร della riforma convenzionale e dei nuovi assetti organizzativi richieda una lettura distinta dei costi, dei differenziali di remunerazione e dei potenziali effetti redistributivi tra medici del ruolo unico e pediatri di libera scelta.
Articolo 12 โ Disposizioni finanziarie
Lโarticolo 12 reca la disciplina finanziaria del provvedimento, stabilendo che:
- dallโattuazione delle disposizioni ordinamentali, programmatorie, digitali e di monitoraggio si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- agli oneri derivanti dallโattuazione del canale dipendente si provvede nei limiti delle risorse
destinate allโassistenza territoriale, alla medicina generale e al funzionamento delle Case della Comunitร giร previste a legislazione vigente, nonchรฉ mediante eventuali successive autorizzazioni di spesa; - la relazione tecnica allegata alla legge di conversione distingue gli impatti economici della
convenzione riformata, gli oneri della dipendenza selettiva e i costi di supporto organizzativo, digitale e di monitoraggio.
La disposizione precisa altresรฌ che, nella prima attuazione, lโutilizzo del canale dipendente รจ limitato a:
- Case della Comunitร hub;
- funzioni prioritarie;
- contingenti selettivi,
in coerenza con la valutazione economica.
Il quadro economico delineato nel documento integrativo, pur riferito a una fase di ulteriore sviluppo della riforma convenzionale, conferma la necessitร di distinguere tra costi della convenzione riformata, costi della dipendenza selettiva e costi connessi alla redistribuzione delle componenti remunerative per assistito. Anche sotto questo profilo, la scelta del decreto di procedere per fasi, con monitoraggio e allegato comparato, appare coerente e prudente.
Articolo 13 โ Entrata in vigore
Lโarticolo 13 prevede lโentrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge.


